Gli animali da compagnia, la loro tutela e i loro diritti
leggi da conoscere e da rispettare
Febbraio 2022- la tutela dell’ambiente e degli animali entra in Costituzione: sì definitivo della Camera
1. La Dichiarazione universale dei diritti dell’animale è un documento sottoscritto dalla L.I.D.A. ed altre associazioni animaliste il 15 ottobre 1978 presso la sede dell’UNESCO a Parigi. Pur non avendo valore giuridico, ha lo scopo proporre un codice etico di rispetto verso l’ambiente e ogni animale.
Il documento mira ad indicare, sul piano giuridico, un percorso verso il riconoscimento di diritti veri e propri all’animale, inteso come essere senziente, soggetto della propria vita e portatore di interessi.
Dal XX secolo in poi si è presentata la necessità di un documento che attestasse il rispetto di ogni forma di vita rappresentando così la presa di responsabilità dell’uomo nei confronti dell’animale. Il benessere degli animali può essere definito “lo stato di completa sanità fisica e mentale che consente all’animale di vivere in armonia con il suo ambiente” (definizione OMS/Hughes 1976). Si rendono quindi necessarie le 5 libertà del Brambell Report del 1965:
1) Liberta dalla fame e dalla sete per favorire lo stato di salute
2) Libertà nell’avere un ambiente fisico adeguato
3) Libertà di malattie e di cure adeguate
4) Libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali specifiche
5) Libertà dal timore, evitando le sofferenze
Articolo 1
Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all’esistenza.
Articolo 2
a) Ogni animale ha diritto al rispetto;
b) l’uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali;
c) ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell’uomo.
Articolo 3
a) Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli;
b) se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, né angoscia.
Articolo 4
a) Ogni animale che appartiene ad una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi;
b) ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto.
Articolo 5
a) Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell’ambiente dell’uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie;
b) ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall’uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto.
Articolo 6
a) Ogni animale che l’uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevita’;
b) l’abbandono di un animale è un atto crudele e degradante.
Articolo 7
Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad un’alimentazione adeguata e al riposo.
Articolo 8
a) La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica è incompatibile con i diritti dell’animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale, sia d’ogni altra forma di sperimentazione;
b) le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate.
Articolo 9
Nel caso che l’animale sia allevato per l’alimentazione deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà’ e dolore.
Articolo 10
a) Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell’uomo;
b) le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell’animale.
Articolo 11
Ogni atto che comporti l’uccisione di un animale senza necessità è un biocidio, cioè un delitto contro la vita.
Articolo 12
a) Ogni atto che comporti l’uccisione di un gran numero di animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro la specie;
b) l’inquinamento e la distruzione dell’ambiente naturale portano al genocidio.
Articolo 13
a) L’animale morto deve essere trattato con rispetto;
b) le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione salvo che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell’animale.
Articolo 14
a) Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo;
b) i diritti dell’animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell’uomo
2. Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia Conclusa a Strasburgo il 13 novembre 1987
3. In Italia un cambiamento radicale è stato segnato dalla legge quadro in materia di tutela degli animali d’affezione e lotta al randagismo del 14 agosto 1991, n. 281 che ha sancito un principio fondamentale: “Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione, condanna gli atti di crudeltà contro gli stessi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente”.
IN SINTESI
chiunque conviva con un animale d’affezione o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l’età, il sesso, la specie e la razza.
In particolare deve:
a) Rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
b) Assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
c) Consentirgli un’adeguata possibilità di esercizio fisico;
d) Prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
e) Garantire la tutela di terzi da aggressioni;
f) Assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora.
Il pet e gli animali più in generale possiamo vederli come esseri senzienti? la legge 189 del 2004 ha introdotto – capo IX bis c.p.- ipotesi delittuose aventi ad oggetto quale bene giuridico, il “sentimento di pietà per gli animali”, ma anche indirettamente l’animale in sé, sanzionando ex artt. 544 bis e ter c.p. le condotte che portano all’uccisione e maltrattamento, ulteriormente prevedendo ex art. 544 sexies c.p., la confisca obbligatoria degli animali, ovvero ex art. 321 c.p.p. il sequestro preventivo degli stessi, entrambi strumenti per garantire la concreta applicazione della norma e la ratio ad essa sottesa, ovvero, la tutela giuridica degli animali.
L’articolo 13 del Trattato Europeo (TFUE) sancisce che “l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti” ponendosi quale metro nella politica giudiziaria, affinché l’Unione e gli Stati membri tengano obbligatoriamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali (appunto essere senzienti); in tema di specie protette la Direttiva 2009/147/CE, la Direttiva 92/43/CE, il Regolamento (CE) n. 338/97, la Direttiva 2008/99/CE, in ambito penale la legge n. 150 del 1992 e la legge n. 157 del 1992.
La Corte di Cassazione ha ormai graniticamente stabilito che gli animali sono ritenuti esseri viventi, capaci di percepire con dolore comportamenti non ispirati a simpatia, compassione e umanità’ (cfr. sent. n. 46291/2007, 20934/2007), introducendo il concetto di sofferenza in animali capaci di percepire dolore non solo fisico ma anche psichico.
Laddove il maltrattamento verso un animale non si configura soltanto per un comportamento che “offende il comune senso di pietà e mitezza verso di loro, destando ripugnanza per aperta crudeltà, ma anche per condotte che incidono sulla sensibilità dell’animale stesso” (cfr. sent.n. 52031/2016).
IN questi ultimi anni, sono state prodotte, oltre altre sentenze che stanno sempre di più confermando il percorso ormai intrapreso da molte persone e associazioni che vogliono riconoscere gli animali come esseri senzienti.
2. MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI E ABBANDONO
Il maltrattamento degli animali viene punito dall’Articolo. 727 e bis del Codice Penale, il quale, modificato con la Legge n. 189 del 20 luglio 2004, prevede che: «Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze».
L’Art. 544-ter specifica che: «Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena è prevista per chiunque rechi danno alla salute di un animale (che sia o no di un proprietario), e viene raddoppiata qualora il danno determini la morte dell’animale.
Dal 1 novembre 2011 è inoltre in vigore la normativa che vieta il taglio di orecchie e coda a fini estetici. La violazione di tale divieto è punita con una multa variabile da 5.000 a 30.000 euro o con la reclusione da tre a diciotto mesi, ai sensi dell’Articolo.
544 del Codice Penale.
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3. ANAGRAFE CANINA
Articolo.1 della legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo (Legge 281/1991):
Articolo.3 comma 1 della legge quadro prevede «L’istituzione dell’anagrafe canina presso i comuni o le ASL. Dal 2005 l’obbligo del tatuaggio è stato sostituito dall’applicazione di un microchip contenente il codice identificativo del cane. È quindi obbligatorio per chi possiede un cane provvedere alla sua registrazione entro il secondo mese di vita presso l’anagrafe canina del comune di appartenenza, o entro 10 giorni dalla sua detenzione.
Sanzione di euro 200
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4. RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE DEL CANE IN AREA URBANA ORDINANZA
Min. Sal., concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani; art. 672 cp; art. 2052 cc. il proprietario di un cane è responsabile del benessere, del controllo e della conduzione
del proprio animale e risponde di danni o lesioni a persone, altri animali e cose provocati dall’animale stesso, anche se era smarrito o fuggito, a meno che non si riesca a provare il caso fortuito (evento imprevisto, imprevedibile e inevitabile). Questa responsabilità si estende anche a chi, pur non essendo il proprietario del cane, lo ha con sé o lo ha in custodia (detentore responsabile). Chi lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi o ne affida la custodia a una persona non adatta (come lo sono, ad esempio, i bambini o le persone incapaci di trattenere un cane, qualora questo dovesse diventare aggressivo) rischia una sanzione amministrativa da 25 a 258 euro. La stessa sanzione è prevista per chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone. Dal punto di vista della responsabilità civile, si può richiedere il risarcimento dei danni provocati da un animale, rivolgendosi al proprietario dell’animale stesso oppure alla persona che lo deteneva al momento dei fatti, se diversa.
4.1 Dal punto di vista della responsabilità penale
Art. 582 e 590 del codice penale per lesioni personali: «Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239 (…) ».
Le lesioni si differenziano in:
• Lievi: prognosi inferiore a 20 giorni
• Gravi: prognosi fra i 21 e i 40 giorni
• Gravissime: prognosi superiore a 40 giorni
E’ importante ricordare che il termine per colpa si applica ad esempio quando in luogo urbano lasciamo libero il cane invece di metterlo a guinzaglio di 1,50 mt.
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5. ANIMALI E CODICE DELLA STRADA
Il trasporto degli animali da compagnia, senza fini commerciali, viene previsto dal nostro Codice della Strada – art. 169, comma 6 È vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. Ad esempio tenere il cane sulle ginocchia del guidatore costituisce un potenziale pericolo. Possibilità di trasportare animali domestici, anche in numero superiore a uno, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo. Se lasciati liberi sui sedili posteriori è necessario separare il posto di guida con un’apposita rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della Motorizzazione.
Sanzione: pagamento di una somma da € 84 a € 335
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6. OMISSIONE DI SOCCORSO
(art. 189, comma 9 bis Codice della Strada), Ricordiamo che anche per gli animali (da compagnia e non solo) è prevista l’ipotesi di omissione di soccorso in caso di incidente stradale. Il Codice prevede che l’utente della strada (e quindi non soltanto un conducente di veicoli a motore), in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.
In mancata ottemperanza a tale obbligo, sanzione prevista per il responsabile dell’incidente, pagamento di una somma da 410 euro a 1.643; la sanzione per le altre persone coinvolte potrà arrivare fino a 328 euro. N.B. Il mancato soccorso, in caso di morte dell’animale dovuta alla condotta omissiva dell’investitore, può anche configurare il reato di “UCCISIONE DI ANIMALE” previsto in taluni casi non è da escludere l’ ipotesi di reato penale.
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7. TRASPORTO CANE SUL MOTOVEICOLO
L’art. 170 del Codice della Strada disciplina anche il trasporto degli animali sui veicoli a motore a due ruote. In generale la legge prevede che sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani……
È vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente (…) ovvero impediscono o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purchè custoditi in apposita gabbia o contenitore. Sanzione in caso di violazione: pagamento di una somma da euro 80 a euro 323.
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8. TRASPORTO CANE IN BICICLETTA
Per il trasporto del nostro cane (qualsiasi animale) sui velocipedi, il Codice della Strada prevede all’art. 182, comma 8, l’applicabilità delle regole di cui all’art. 170 C.d.S. (trasporto animali sui veicoli a motore a due ruote). Sanzione prevista: pagamento di una somma da euro 25 a euro 99.
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9. IN BICICLETTA CONDUCENDO IL CANE A GUINZAGLIO O LIBERO.
Andare in bicicletta conducendo il cane al guinzaglio, o anche lasciandolo libere di correre al nostro fianco, è vietato dalla legge: lo stabilisce l’articolo 182, comma 3, del Codice della Strada che recita come “ai ciclisti è vietato condurre animali o farsi trainare da altro veicolo” stabilendo anche una sanzione amministrativa da 22 a 88 euro.
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10. IN CASO CI SI TROVI DI FRONTE AD UN CANE CANE FERITO o VACANTE
Se munito di targhetta con relativo numero di telefono chiamare il numero. oppure comunicare con: Polizia Locale chiamando il centralino di Comune o Provincia Veterinario di fiducia o quello più vicino Servizio di soccorso privato veterinaria se presente sul territorio Servizio di soccorso e allarme sanitario 118 Servizio veterinario dell’ASL di competenza territoriale
Carabinieri 112
Polizia di Stato 113
Guardia di Finanza 117
In tutti i casi se possibile, fare una foto e pubblicare un post su tutte le pagine social presenti in quella zona.
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11. ESCHE E BOCCOLI AVVELENATI LEGGE A RIGUARDO
Il fenomeno degli avvelenamenti è un problema di sanità e incolumità pubblica: oltre a rappresentare un rischio per animali domestici e selvatici, costituisce un grave pericolo per l’ambiente e per l’uomo, in particolare per i bambini. La disseminazione incontrollata di esche e sostanze tossiche è utilizzata, soprattutto in alcune aree del Paese e in alcuni periodi dell’anno, come strumento doloso per uccidere animali vaganti.
L’ordinanza mantiene le misure di prevenzione e controllo sull’uccisione di animali con uso improprio di sostanze tossiche e nocive reperibili in commercio anche a seguito dell’attivazione del “Portale nazionale degli avvelenamenti dolosi degli animali” (2019), realizzato in collaborazione con il Centro di Referenza Nazionale per Ministero della Salute Ordinanza 12 luglio 2019
Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.
(19A05368)
(G.U. Serie Generale , n. 196 del 22 agosto 2019)
Art. 1
1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell’incolumita’ delle persone, degli animali e dell’ambiente, e’ vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che li ingerisce. Sono vietati, altresi’, la detenzione, l’utilizzo e l’abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che lo ingerisce.
E articoli successivi…
Ruolo e compito del proprietario del pet Il proprietario o il responsabile dell’animale, deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati o che abbia manifestato una sintomatologia riferibile ad avvelenamento, deve segnalare l’episodio ad un medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto avvelenamento, corredata da referto anamnestico, da inviare agli organi competenti.
COSA FARE IN CASO DI RITROVAMENTO DI ESCA SOSPETTA:
1. segnalare subito l’esca sospetta alle forze dell’ordine (Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato,…);
2. attendere arrivo delle forze dell’ordine per il recupero dell’esca perché non venga gettata nei rifiuti/persa. La zona interessata dovrà essere bonificata.
COSA FARE IN CASO DI SOSPETTO AVVELENAMENTO DEL PROPRIO ANIMALE
– Contattare subito il proprio veterinario di fiducia.
Dopo essersi prontamente occupati di salvare la vita al proprio pet, sia nel caso di ingestione di un boccone avvelenato o di ritrovamento di sospetto esca, bisogna pensare al benessere degli altri animali o cittadini, per questo è fondamentale rivolgersi con una denuncia presso la polizia locale o i carabinieri. L’avvelenamento, così come il maltrattamento degli animali, è infatti un reato penale punibile con sanzioni economiche e anche la reclusione.